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La Bce e il risiko bancario | L’analisi di Marcello Messori

Molte delle iniziative di consolidamento del settore bancario italiano, che potrebbero avere impatti rilevanti per la costruzione di mercati finanziari europei estesi alla gestione della ricchezza e ai prodotti assicurativi, non dovranno soltanto misurarsi con le interferenze politiche e con il necessario vaglio delle autorità nazionali di vigilanza, ma anche – e soprattutto – ottenere una preventiva approvazione da parte dei supervisori europei. Al proposito, le casistiche sollevano problemi giuridici differenziati e irriducibili agli aspetti economici. Mi limito, pertanto, a evocare tre interrogativi che hanno un peso diverso a seconda dell’operazione considerata.

Il primo interrogativo riguarda le soglie proprietarie che legittimano le offerte pubbliche di scambio o di acquisto. Le offerte tendono a prevedere l’acquisizione di una quota proprietaria minima della società target pari ai due terzi; tuttavia, l’introduzione della clausola serve spesso ai potenziali acquirenti per garantirsi la facoltà ma non l’obbligo di rinunciare all’operazione nei casi in cui la soglia minima non sia raggiunta. In questi casi, il supervisore imporrà l’ottenimento della maggioranza assoluta (50,1%) o prenderà in considerazione preesistenti intrecci proprietari fra potenziali acquirenti e acquisiti, spingendosi fino alla richiesta di un’offerta pubblica totalitaria?

Il secondo interrogativo riguarda l’ambito di applicazione del cosiddetto Danish compromise che comporta forti vantaggi patrimoniali, qualora le acquisizioni vengano intraprese da gruppi bancari e coinvolgano assicurazioni. L’interpretazione estensiva di quel compromesso include anche acquisizioni di ‘fabbriche-prodotto’ da parte di un’assicurazione già interna al gruppo bancario che rimane il sostanziale acquirente?

Il terzo interrogativo riguarda la tolleranza verso azioni di difesa attuate dalla preda. L’obbligo della passivity rule è così rigido da vietare ai potenziali acquisiti ogni decisione in grado di ostacolare l’offerta pubblica originaria. E come si applica nel caso di offerte pubbliche ‘a cascata’? Le risposte, fornite ai tre precedenti interrogativi, avranno conseguenze dirimenti rispetto agli impegni patrimoniali e alla connessa fattibilità dei processi di consolidamento avviati dalle banche italiane.

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