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In manovra sarà presente l’obbligo per le imprese di polizze contro le catastrofi naturali | L’analisi

Secondo quanto previsto dalla bozza di manovra approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, la polizza contro i rischi catastrofali sarà obbligatoria per le imprese e sarà costituito il Fondo assicurativo dei rami vita.

Per imprese obbligo polizza contro catastrofi

L’articolo 24 della legge di bilancio, secondo quanto si legge nella bozza, prevede che «le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia», sono tenute «a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale». Gli eventi cui si riferisce la norma sono sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni ed esondazioni.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione, prosegue la norma, «si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali». Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione, il contratto prevede «un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) non superiore al 10-15% del valore dei beni assicurati) e l’applicazione di premi proporzionali al rischio».

Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 euro a 1 milione. Al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni, Sace è autorizzata a concedere, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione, una copertura fino al 50% degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Nasce il fondo di garanzia assicurativo dei rami vita

La manovra prevede l’istituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita. All’articolo 25 della bozza si legge che per “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” si intende un «organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti». Le “prestazioni protette” sono i diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo. I soggetti aderenti al fondo sono le imprese di assicurazione italiane autorizzate a esercitare l’attività in uno o più dei rami vita, quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.

La dotazione finanziaria

Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,5% dell’importo delle riserve tecniche dei rami vita, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo è raggiunto, in modo graduale, entro il 31 dicembre 2033. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino a un massimo di due anni con decreto del ministero dell’economia e delle finanze. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo.

Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all’ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese, e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. In fase di prima applicazione, i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,5 per mille dell’importo delle riserve tecniche o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento eurounitario.

I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati, e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari sono pari allo 0,1 per mille dell’importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari sono pari allo 0,4 per mille della raccolta premi vita intermediata nell’anno precedente.

Se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, il Fondo chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5% delle riserve tecniche vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti. L’Ivass può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell’aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l’Ivass accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

Fondo liquida prestazioni protette fino a 100.000 euro

«Il Fondo di Garanzia assicurativo dei rami vita liquida le prestazioni protette entro l’importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto», precisa la bozza spiegando che ai fini del calcolo del limite, le prestazioni a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto. Se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo. Si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell’avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell’impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

Il limite «non opera con riferimento alle prestazioni sinistrate relative ai contratti di assicurazione sulla vita», precisa la bozza. Quanto alle modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa, il pagamento è effettuato entro 90 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l’impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa «trasmette tempestivamente al Fondo di garanzia assicurativo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso». Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l’avente diritto.

Fondo PU intervenire in caso di crisi o cessioni

Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette. A questo fine effettua pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti; se previsto dallo statuto, interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, anche attraverso la prestazione di garanzie, precisa la bozza spiegando che il Fondo effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa.

Revoca autorizzazione per assicurazioni fuori da fondo

La mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, o l’esclusione da esso, «comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita o la cancellazione dal registro. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa», spiega la bozza. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall’adesione al Fondo stesso.

La promessa di Giorgetti

Dell’istituzione del Fondo di garanzia per i rami vita aveva parlato qualche settimana fa, durante l’Insurance Day dell’Ania, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. «È forse tempo di prevedere l’istituzione da parte degli operatori del settore assicurativo di un fondo a garanzia degli assicurati, come già da tempo è stato disciplinato nell’ambito del settore bancario», aveva affermato il ministro.

«L’intervento avrebbe la finalità di garantire la tutela degli assicurati soprattutto nel ramo vita, in modo da sostenerne la fiducia nel mercato e di concorrere alla stabilità del sistema finanziario», aveva sottolineato Giorgetti. L’istituzione del Fondo è la risposta alla vicenda Eurovita risolta dal settore assicurativo con la costituzione di Cronos, una newco creata da cinque compagnie attive in Italia sotto la regia del governo e dell’Ivass. Un salvataggio con cui si è riusciti a tutelare i risparmiatori, che dall’inizio di novembre potranno riscattare le loro polizze, bloccate dal febbraio scorso per decisione dell’Ivass.

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