Un testo snello da 11 articoli, dall’energia ai farmaci al commercio. Al terzo tentativo, il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl Concorrenza. Il disegno di legge annuale fa in realtà riferimento al 2022 (anno in cui è stato approvato il ddl del 2021 ma non ne è stato varato uno nuovo) e ai fini del Pnrr dovrà essere approvato dal Parlamento e diventare legge entro l’anno. La prima parte del ddl è dedicata al tema energetico.
Rete trasmissione energia
Il testo modifica la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente Snam) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna).
Contatori intelligenti
Si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.
Teleriscaldamento
Si attribuisce all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.
Cold ironing
Si introduce la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali. Una seconda parte del ddl Concorrenza tratta invece la materia del commercio.
Ambulanti
Si stabilisce che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite gare, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore.
Si fissa in dieci anni la durata massima della concessione. Si prevede che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni. Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.
Vendite promozionali negozi
Sono semplificate le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente. Nel testo del ddl Concorrenza approvato dal Cdm c’è poi un articolo in materia farmaceutica.
Farmaci galenici
I farmacisti, nelle preparazioni galeniche, potranno utilizzare principi attivi realizzati industrialmente, ferma restando la sua impossibilità di utilizzare nella preparazione principi attivi direttamente estratti, tramite il cosiddetto sconfezionamento, dai medicinali industriali presenti in commercio. E l’ultimo capo del ddl riguarda invece poteri dell’Antitrust.
Concentrazioni
Si amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) deve comunicare, alle imprese interessate e al ministero delle Imprese e del Made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.
Settore digitale
Si individua l’Agcm quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.