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Come cambia la responsabilità degli amministratori delle società

All’interno del diritto societario, una tematica importante da affrontare, anche in vista delle modifiche che entreranno in vigore a settembre 2021 con la piena adozione del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è quella che riguarda la responsabilità degli amministratori di società.

Gli amministratori, oltre alla responsabilità che hanno nei confronti della società stessa, basata sul rapporto che li lega ad essa (artt. 2392, 2393 e 2393-bis c. c.), devono rispondere anche verso i creditori della società nel caso in cui si verifichi la non osservanza di determinati obblighi che ineriscono alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c. c.), verso ogni socio e anche verso eventuali terzi che risultino direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori (art. 2395 c. c.).

Per quanto riguarda gli amministratori di Srl (Società a Responsabilità Limitata) la responsabilità sussiste ugualmente in diversi casi ed essi rispondono laddove vi sia una violazione dei doveri di diligenza e degli obblighi stabiliti nell’atto costitutivo della società. In particolare, art. 2476 c. c., sono previsti due livelli di responsabilità per gli amministratori di Srl: la responsabilità nei confronti della società, un tipo solidale di responsabilità nella quale ciascun amministratore risponde per l’intero debito con il proprio patrimonio e la responsabilità nei confronti di altri soci o terzi, ossia laddove gli amministratori rispondono limitatamente ai danni causati in concreto per condotta dolosa o colposa.

Semplificando, potremmo dire, più generalmente, che la responsabilità sorge nel momento in cui avviene una violazione delle norme di legge o delle norme previste dall’atto costitutivo e che regolano l’attività stessa degli amministratori.

Con il Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della Crisi d’Impresa”) sono state però apportate delle modifiche, anche rilevanti, in tema di responsabilità dell’amministratore di Srl, andando a precisare gli obblighi di gestione e organizzazione spettanti all’amministratore ed estendendo la responsabilità personale di quest’ultimo verso i creditori sociali, laddove il patrimonio sociale non dovesse bastare a soddisfare il credito vantato nei confronti della società.

Come detto in apertura, l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa, è stata posticipata al settembre 2021, ma le modifiche riguardanti la responsabilità degli amministratori di Srl, invece, sono già in vigore dal 16 marzo 2019, generando la necessaria riforma di alcuni articoli del Codice Civile: il 2086, inerente alla gestione dell’impresa, il 2475 sull’amministrazione della società e il 2476, che riguarda appunto la responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci.

Per prima cosa gli amministratori di Srl sono tenuti a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, premurandosi di portare avanti una gestione prudente e volta a scongiurare fatti che possano mettere in pericolo la società, evitando comportamenti opportunistici o evitando di compiere manovre rischiose in grado di compromettere il patrimonio della società. Ciò è tanto più vero e stringente nel caso di crisi d’impresa, se vediamo come sono stati modificati (in particolare) gli artt. 2086 e 2475 c.c., nei quali si prescrive chiaramente che l’amministratore di Srl debba adottare tutte le misure necessarie affinché si rilevi immediatamente la situazione di crisi d’impresa e, conseguentemente, si adoperi attivamente nell’adottare gli strumenti previsti dalla legge per il superamento di tale situazione e il ritorno alla continuità societaria.

Inoltre, nel caso in cui l’amministratore si riveli inadempiente ai propri obblighi nei confronti dei creditori sociali, dovrà risponderne con il proprio patrimonio personale presente e futuro (ciò è valevole a prescindere dallo stato di “crisi d’impresa” estendendosi anche alle società in bonis). Laddove sia dunque accertata la responsabilità dell’amministratore è previsto secondo l’art. 2486 c.c. che il danno possa essere presuntivamente essere quantificato (a meno che non vi siano prove di un ammontare diverso). La quantificazione si calcola tramite il criterio dei così detti netti patrimoniali (cfr. Corte di Cassazione, S.S.U.U., n. 9100/2015), ossia si quantifica un danno che sia uguale alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica (o di apertura di una procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Infine, mentre prima l’amministratore doveva evitare la prosecuzione dell’attività aziendale dinnanzi a una situazione di dissesto dell’impresa; ora invece esso deve essere parte attiva nella prevenzione e nel superamento dell’eventuale crisi con l’obiettivo del mantenimento della continuità aziendale, ampliando, di fatto, la sua responsabilità anche in caso di mancata attivazione delle misure previste dalla legge (responsabilità omissiva).

Un provvedimento come quello che mette in campo l’eventuale ricorso al patrimonio personale dell’amministratore (laddove necessario), ha portato, di fatto, a una sorta di equiparazione della responsabilità degli amministratori di Srl a quella degli amministratori di Spa: ciò perché si è voluto puntare sulla responsabilizzazione della figura dell’amministratore che deve essere incentivato verso un più corretto esercizio dell’attività di impresa. L’entrata in vigore di tali norme, varate nell’ottica di una responsabilizzazione degli amministratori, non può non essere messa in correlazione agli effetti che ha avuto la pandemia da Covid-19, e la conseguente crisi economica, sulle Srl e quindi anche sui suoi amministratori.

Gli amministratori, infatti, sono stati costretti ad adottare protocolli interni per scongiurare la diffusione del contagio, avendo così una responsabilità diretta su questo tipo di misure. La necessità, infine, di mettere in piedi un nuovo assetto economico societario farà sì che gli amministratori adottino una serie di misure a sostegno economico (tra quelle varate dal Governo) e a richiedere finanziamenti che potranno esporre l’impresa, e dunque indirettamente anche gli stessi amministratori, che quindi saranno più cauti nelle scelte economico-finanziarie.

È raccomandabile per gli amministratori affidarsi a dei professionisti che sappiano consigliarli su come tutelare la propria figura nell’ambito delle responsabilità che, in questo periodo particolare, lo abbiamo visto, è molto più esposta.

Si dovrà, ad esempio, valutare una pianificazione del patrimonio personale, che punti alla segregazione di quest’ultimo, proprio affinché venga “isolato” e non possa, quindi, essere intaccato dai propri creditori per debiti diretti (oppure indiretti); il tutto tenendo presente quanto stabilito dall’art. 2740 c. c. il quale prescrive che, in alcuni casi sanciti dalla legge, è possibile prevedere delle limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore, tramite strumenti giuridici quali il fondo patrimoniale, gli atti di destinazione e trust.

L’intervento completo è visualizzabile qui.

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